LO STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l’associazione denominata “SISCOS” di seguito “Associazione”, avente sede legale in Milano, via Fabio Filzi 2.

La sede potrà essere spostata con delibera dell’assemblea. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o organizzative in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopo istituzionale

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di fornire, a tutti coloro che si occupano di cooperazione e solidarietà internazionale per le attività in Italia e all’estero, la possibilità di iscriversi in qualità di Soci Aggregati ai servizi e/o informazioni che l’Associazione attiva per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

In particolare, SISCOS provvede a:

  • Fornire informazioni sulla normativa della cooperazione internazionale sia nazionale che territoriale, con particolare riferimento a contratti di lavoro, accordi sindacali, sicurezza, tassazioni e relativa formazione.
  • Contrarre e trattare particolari condizioni assicurative e/o altri servizi a favore dei Soci Aggregati per la tutela degli Operatori, Collaboratori, Volontari e Famigliari della cooperazione internazionale.
  • Promuovere sistemi informatici e siti web per la ricerca di personale.
  • Effettuare ricerche in tema di risorse umane al fine di elaborare studi e analisi statistiche utili anche per attività di formazione e studio per la realizzazione di seminari e convegni specifici e relative pubblicazioni.

Il tutto con esclusione delle attività riservate o protette.

Art. 3 – Durata e patrimonio

L’Associazione ha durata illimitata.

Concorrono a formare il patrimonio dell’Associazione:

  • Ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’associazione, compresi numerario, titoli e quote di partecipazione in società od enti;
  • Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • Lasciti, donazioni, elargizioni, contributi, quote, rendite e proventi, anche finanziari, che perverranno all’associazione a qualunque titolo;
  • Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazione.

Le attività sociali verranno finanziati con le risorse proprie dell’associazione e con finanziamenti esterni.

Art. 4 – Soci

L’Associazione è formata da:

    1. Soci fondatori;
    2. Soci effettivi;
    3. Soci aggregati;

Soci fondatori sono soggetti che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. I soci fondatori assumono di diritto anche la qualifica di soci effettivi.
Soci effettivi sono i fondatori e i soggetti che accettano i fini di cui all’articolo 2 del presente statuto e sono ammessi con delibera del consiglio direttivo, assunta a seguito di proposta presentata allo stesso da due soci effettivi. La delibera del consiglio direttivo deve essere ratificata dall’assemblea dei soci.
Soci aggregati sono, senza limitazione alcuna, tutti coloro i quali usufruiscono dei servizi dell’associazione.
I Soci devono corrispondere una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, se da questo deliberata.
La quota associativa è intrasmissibile e non è comunque rivalutabile.
I soci potranno liberamente corrispondere donazioni ed elargizioni per il sostentamento e lo sviluppo dell’associazione.
Eventuali avanzi attivi realizzati dall’Associazione, nonché fondi patrimoniali, non potranno mai essere ripartiti, neppure in modo indiretto, tra i Soci, ma dovranno essere destinati all’attività dell’Associazione.

 

Art. 5 – Recesso ed esclusione Soci

La qualità di Socio effettivo viene perduta:

    1. per recesso, con effetto dal momento del ricevimento di comunicazione scritta;
    2. per mancato pagamento della quota associativa annuale, se deliberata, previa delibera di esclusione presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo;
    3. per fatti, situazioni o attività che portano l’Associato in contrasto con i fini di cui all’art. 2 del presente Statuto, previa delibera di esclusione presa dal Consiglio Direttivo, ratificata dall’Assemblea: avverso tale decisione è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 24 cod. civ..

 

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

    1. l’Assemblea dei Soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Collegio dei Revisori;

 

Art. 7 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea è composta da tutti i Soci effettivi che alla data della riunione della stessa risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno dietro convocazione disposta dal Presidente che deve avvenire con comunicazione scritta ai soci effettivi indicante la data, il luogo, e gli argomenti posti all’ordine del giorno, da inviare a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l’adunanza, anche con mezzi telematici e annuncio sul sito istituzionale. Il Consiglio Direttivo è tenuto tuttavia a convocare senza ritardo
l’Assemblea quando ne è fatta domanda da almeno due terzi dei soci effettivi. Nella domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare.
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea mediante delega. Ogni socio potrà avere al massimo due deleghe
I Soci aggregati partecipano all’assemblea e possono prendere la parola, ma non hanno diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione od in sua assenza dal Presidente eletto.
Spetta all’Assemblea dei Soci:

    • l’approvazione di modificazioni e/o integrazioni del presente statuto;
    • lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del/i liquidatore/i;
    • l’approvazione del bilancio dell’esercizio;
    • la nomina del Consiglio Direttivo;
    • la ratifica dell’ammissione e dell’esclusione dei Soci effettivi
    • l’esame di ogni altro problema sottopostole nell’ordine del giorno, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno due terzi dei soci effettivi.

L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.
Se i Soci intervenuti non raggiungono tale quorum, l’Assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell’avviso di convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti con diritto di voto.
Dove non diversamente stabilito l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti aventi diritto di voto. Per la delibera di modificazioni e/o integrazioni del presente statuto è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto, ed occorre inoltre che il Consiglio Direttivo abbia comunicato a tutti i Soci effettivi le proposte di modifica e/o integrazione almeno trenta giorni prima della data prevista per l’Assemblea. Per la delibera di scioglimento dell’Associazione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo sarà comunicato ai Soci almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’adunanza.
Le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo saranno comunque decise a maggioranza semplice dei soci partecipanti alla votazione.

E’ possibile che l’assemblea della società si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare è necessario che:
(i) sia consentita al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione,
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,
(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno,
(iv) siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta l’assemblea nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

L’amministrazione dell’Associazione con tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità dell’Associazione che non siano espressamente riservati dalla legge, dall’atto costitutivo e/o dallo Statuto ad altri organi, è affidata ad un Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni, composto da tre membri.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri tutte o parte delle proprie attribuzioni, specificando in quest’ultimo caso i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire a dipendenti e/o a terzi procure per singoli atti o categorie di atti.
II Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per la messa a punto del bilancio dell’esercizio da sottoporre all’Assemblea.
La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti dei componenti presenti; in caso dì parità si intende approvata la proposta cui accede il voto del Presidente, o in sua assenza quello del Presidente eletto

 

Art. 9 – Qualifiche nell’ambito del Consiglio Direttivo

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure ad altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 8, nei limiti dei poteri così delegati.

 

Art. 10 – Riunioni e Verbali

Le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, potranno tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè in Italia.

Le delibere dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, le deleghe dei poteri e le modifiche dei poteri di rappresentanza verranno fatti constare in uno o più libri regolarmente tenuti. Le modifiche dello statuto e/o dell’atto costitutivo verranno fatte constare con un verbale dell’Assemblea.

 

Art. 11 – Gratuità delle cariche e rimborsi spese

A tutti i Soci dell’Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo, non spetta alcun tipo di emolumento per l’attività svolta, essendo il loro apporto basato sul volontariato. Le spese sostenute dagli stessi nell’ambito delle attività dell’Associazione saranno rimborsate solo se autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi altri all’uopo delegato, e dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.
Le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo si intendono sin da ora autorizzate.

 

Art. 12 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 13 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, gli eventuali fondi disponibili verranno devoluti ad Enti aventi oggetto analogo a quello dell’Associazione, secondo delibera dell’Assemblea.

 

Art. 14 – Regolamenti

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell’Associazione.
Per quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.