Chi si può assicurare: tutti gli operatori italiani e stranieri contrattualmente impiegati. Se previsto dal contratto possono essere assicurati anche i relativi familiari a carico e al seguito.
Limiti di età degli assicurati: 85 anni.
Dove valgono le garanzie: in Italia e in tutti i paesi dell’Unione Europea e dell’area del Trattato di Schengen, per i rischi professionali ed extraprofessionali, con le seguenti precisazioni:
- il rischio di infortuni a terra vale in Europa e nei paesi dell’Area Schengen
- il rischio volo vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualsiasi parte del mondo, mentre effettua viaggi aerei in qualità di passeggero su qualunque tipo di aeromobile; il viaggio si intende iniziato con la salita a bordo dell’aeromobile e terminato con l’abbandono dello stesso.
Importante: va tenuto presente che gli infortuni a terra non sono coperti qualora avvengano in paesi diversi da Europa / Area Schengen. Se si ritiene necessaria una copertura più completa, per esempio per soste intermedie nel corso dei viaggi, utilizzare la polizza Infortuni e Morte di Generali Italia, valida in tutto il mondo.
Le coperture si intendono valide dal giorno di inizio della missione fino al giorno di termine della stessa.
Attenzione: il rischio di morte è assicurato esclusivamente se provocato da infortunio, non da cause naturali. Per garantire ai beneficiari un capitale in caso di decesso per cause naturali, è possibile utilizzare la polizza Vita – Temporanea Caso Morte, anche in abbinamento con la polizza Infortuni.
Cosa fare in caso di sinistro
-
- Inoltrare denuncia scritta con una delle seguenti modalità:
- raccomandata a:
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via della Chiusa 2, 20123 Milano – Italia
- fax al numero: +39 02 36.90.222
- indicando:
- nome e cognome dell’assicurato
- polizza AIG n° IAH0002085
- data e luogo cause dell’evento.
- inviare copia p.c. a SISCOS (e-mail: [email protected])
- inviare copia p.c. a Janua Broker (fax +39 02 392.14.632)
Per gli adempimenti successivi contattare la SISCOS.
IMPORTANTE: I diritti assicurativi si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Pertanto, qualora la definizione della pratica non avvenga entro due anni dalla data del sinistro, è necessario far pervenire all’ente assicuratore, anche tramite SISCOS, una comunicazione scritta di interruzione dei termini di prescrizione. Si avranno a disposizione altri due anni per addivenire ad una definizione e così via.