L’iscrizione degli operatori alle polizze si effettua compilando il modulo on-line nell’area utenti. Nel caso di impossibilità di iscrizione on-line, contattare la SISCOS per concordare una eventuale procedura alternativa.
I premi indicati nelle note informative sono comprensivi delle spese generali di funzionamento della SISCOS.
Data effetto assicurazione: tenere presente che le garanzie assicurative non possono decorrere anteriormente alle ore 24.00 del giorno dell’inoltro della scheda di iscrizione.
La durata massima delle coperture assicurative è di 12 mesi, ripetibili.In caso di incertezza sulla durata della missione, si consiglia di effettuare l’iscrizione alle assicurazioni per brevi periodi ripetibili, poiché la procedura di storno dei premi è complessa e non sempre possibile. E’ possibile scegliere il numero esatto di giorni per le brevi missioni. Utilizzarla per prolungare la durata di una polizza già in essere pregiudica il diritto al risarcimento in caso di sinistro.
La Polizza GENERALI Italia Malattia-Rimborso Spese Mediche è utilizzabile solo unitamente a quella Infortuni GENERALI-Italia. Si ricorda che gli operatori di cittadinanza europea, quando viaggiano all’interno dell’Unione Europea e di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera possono usufruire della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che consente loro di accedere ai servizi sanitari pubblici del paese ospitante. (Maggiori Informazioni)
SISCOS mette a disposizione degli operatori due tipi di polizza infortuni.
La Polizza A) Infortuni e Morte GENERALI Italia è valida in tutto il mondo ma è consigliata in modo particolare per viaggi in paesi del sud del mondo, poiché copre anche il rischio di morte e invalidità permanente da malattia tropicale e include il rischio guerra.
La polizza B) Infortuni e Morte AIG (ex Chartis), invece, è valida solo nei paesi dell’UE e dell’Area Schengen e garantisce esclusivamente il rischio di morte e invalidità permanente da infortunio.
La Polizza Vita-Temporanea Caso Morte GENERALI Italia (copre il caso di morte per qualsiasi causa) deve essere stipulata con un’iscrizione a sè stante e per una persona alla volta, ricordando che è indispensabile allegare la Dichiarazione sullo stato di salute compilata e firmata dall’assicurando.
Designazione dei Beneficiari nelle polizze Infortuni e nella polizza Vita: va tenuto presente che l’indennizzo per il caso di morte non entra nell’asse ereditario in quanto l’ambito di operatività delle polizze è quello contrattuale, in cui viene espressa una volontà unilaterale. Il diritto di nominare il beneficiario del capitale assicurato in caso di morte dell’Assicurato spetta all’Assicurato stesso, che può indicare i beneficiari che ritiene, compresi gli eredi legittimi. Ciò per disposizione dell’art. 1891 del Codice Civile, che stabilisce che nei contratti di assicurazione a favore di terzi o per conto altrui “il contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato”. Ne consegue che:
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- in mancanza di testamento o di attribuzioni scritte non derogate, i contratti assicurativi sulla vita si intendono a favore degli eredi legittimi (art. 1919 e seguenti del Codice Civile);
- qualora invece l’Assicurato intenda attribuire il beneficio della copertura per il caso morte in modo difforme dall’asse ereditario, è necessario che manifesti espressamente la sua volontà, indicando le generalità del/i beneficiario/i. Pertanto, in caso di iscrizione effettuata da ONG / Associazione, questa deve procedere annotando nella Scheda di iscrizione alle polizze la volontà espressa dall’Assicurato e mantenendo agli atti la dichiarazione in originale con firma autografa, corredata di copia di documento di identità firmata dall’Assicurato medesimo.
“Rinnovo” delle polizze: dall’elenco assicurati dell’area utenti è possibile “rinnovare” le polizze già stipulate. La procedura di rinnovo può essere effettuata entro il giorno di scadenza della polizza, successivamente sarà necessario procedere a una nuova iscrizione.
Si ricorda che l’iscrizione alle polizze non comporta l’emissione di singoli contratti assicurativi, in quanto trattasi di polizze collettive. I premi versati per tali polizze non sono detraibili ai fini fiscali né dai singoli assicurati né da ONG / Associazioni. Inoltre si fa presente che, essendo la SISCOS il Contraente delle polizze, non è necessario che gli Assicurati comunichino di usufruire di altre polizze per lo stesso rischio.
Informazione agli assicurati: si raccomanda di fornire sempre agli Assicurati il testo delle polizze e la documentazione informativa. In particolare, è importante che chi è assicurato con le polizze Europ Assistance di Assistenza di Emergenza abbia sempre a disposizione i numeri di telefono della Centrale Operativa H24. Nella sezione Assistenza agli Assicurati con polizze SISCOS è disponibile una GUIDA SINTETICA contenente una sintesi delle coperture assicurative e delle procedure da seguire in caso di sinistro.
Le Note Informative pubblicate sul nostro sito hanno scopo semplificativo. A livello contrattuale fanno fede i testi di polizza.